Nei porti facenti parte dell’Autorità di Sistema non è consentito in linea generale, porre in disarmo navi o galleggianti, né occupare banchine pubbliche con navi, galleggianti e natanti in genere non altrimenti interessati dall’espletamento di operazioni portuali, commerciali o diportistiche (cosiddette navi inoperose).
In caso di particolari necessità, debitamente motivate, al fine di valutare la possibilità di accoglimento della richiesta finalizzata all’autorizzazione alla sosta inoperosa di navi, galleggianti e natanti in genere armati ed equipaggiati agli ormeggi pubblici del porto, il vettore - direttamente o per il tramite del proprio raccomandatario marittimo – dovrà presentare, almeno 96 ore prima della data di eventuale inizio della sosta, apposita istanza finalizzata all’ottenimento della citata autorizzazione all’occupazione di ambiti demaniali, ferma restando la competenza dell’autorità marittima in materia di assegnazione degli accosti di cui all’art. 62 del Codice della Navigazione.
Si intendono per navi e galleggianti quelli di cui all’art. 136 del Codice della Navigazione e art. 302 Regolamento del Codice della Navigazione adibiti al trasporto di merci o passeggeri.
La nave, anche se autorizzata alla sosta inoperosa, dovrà comunque essere sempre pronta a muovere a semplice richiesta dell’Autorità di Sistema o dell’Autorità Marittima competente.
In caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato la temporanea impossibilità della nave a muovere con i propri propulsori, alla stessa sarà imposto l’impiego del servizio di rimorchio portuale per ottemperare l’ordine di movimentazione.
Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da sospensioni delle attività disposte dalle Autorità e quelle determinate da avverse condizioni metereologiche, nonché le 24 ore successive alla fine delle operazioni commerciali. È considerata inoperosa la nave che, pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni portuali, non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.
Il vettore, a fronte del rilascio dell’autorizzazione in questione, sarà tenuto al versamento in favore dell’Autorità portuale del canone giornaliero determinato come da Regolamento amministrazione demanio.