Quando ne riconosca l’urgenza, l’autorità marittima può, su richiesta dell’interessato, consentire, previa cauzione, l’immediata occupazione, l’uso di beni del demanio marittimo e l’esecuzione dei lavori necessari, purché il richiedente si obblighi a osservare le condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione.
Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel stato iniziale.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:35.19